Art. 15.
(Durata massima di permanenza all'estero).

      1. La permanenza all'estero del personale docente non può essere superiore a un periodo complessivo di nove anni scolastici, comprese le scuole europee.
      2. In deroga a quanto previsto al comma 1, in caso di effettiva necessita è fatta salva la possibilità per il docente di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche all'estero, previo superamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 13, senza soluzione di continuità e senza limitazione del numero dei mandati.

 

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      3. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.