1. La permanenza all'estero del personale docente non può essere superiore a un periodo complessivo di nove anni scolastici, comprese le scuole europee.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, in caso di effettiva necessita è fatta salva la possibilità per il docente di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche all'estero, previo superamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 13, senza soluzione di continuità e senza limitazione del numero dei mandati.